Ergastolo: quanti anni sono in Italia?

Sebbene l’ergastolo, di per sé, sia una condanna detentiva perpetua, per chi si macchia di uno o più delitti, al detenuto può essere concessa la libertà condizionata, dopo venticinque anni, soprattutto se è affetto da gravi problemi di salute.

Come funziona l’ergastolo in Italia

Come per gli altri paesi, l’ergastolo, in Italia, è la pena massima che si può infliggere a un colpevole di delitti. Secondo l’articolo 22 del codice penale, la detenzione a vita comprende non solo la reclusione in un istituto di pena, ma anche l’obbligo di lavorare e l’isolamento durante la notte.

Esistono due tipi di ergastolo:

  • quello normale, ovvero che il detenuto può usufruire di ciò che la legge gli concede;

  • quello ostativo, in cui rientrato dei detenuti che hanno commesso degli specifici reati, come l’associazione mafiosa.

Nei casi ergastolo ostativo, difficilmente viene concessa la libertà condizionata al detenuto. C’è da aggiungere che questo tipo di condanne sia incompatibile con la Legge Gozzini (articolo 7 comma 3 della Costituzione), che stabilisce che le pene hanno lo scopo di rieducare il condannato.

Nel 1975, con la riforma dell’ordinamento penitenziario, è stato stabilito che l’ergastolo può richiedere la libertà condizionale dopo ventisei anni di reclusione.

Per quali crimini è previsto l’ergastolo

In Italia, l’ergastolo condizionale, è la pena prevista per chi è colpevole di reati gravi, come:

  • omicidio con aggravanti (come la premeditazione), volontario o che sia allo scopo di terrorismo;

  • strage dolosa;

  • di aver promosso un’insurrezione armata contro lo Stato;

  • azioni che comportano l’inizio di una guerra civile;

  • atti di violenza contro uno Stato straniero, che potrebbe causare una guerra con l’Italia;

  • diffusioni volontarie di epidemie;

  • attentato al Presidente della Repubblica o altri capi di Stato esteri;

  • spionaggio e diffusione di segreti di Stato o di segreti militari (soprattutto in tempi di guerra);

  • violenze sessuali aggravate;

  • traffico di esseri umani aggravanti (come la riduzione in schiavitù o la violenza sessuale);

  • genocidio, crimini di guerra o altri crimini contro l’umanità.

Questi sono solo alcuni dei reati prescritti, punibili con l’ergastolo. Cesare Beccaria, ne Dei delitti e delle pene, sosteneva che l’ergastolo doveva essere adottato come alternativa alla pena di morte, perché lo riteneva più risolutivo e più doloroso.

In altri paesi, invece, l’ergastolo non è a vita, ma la pena va comunque dai trenta ai trentacinque anni. Come nella Città del Vaticano, oppure in Belgio, in cui la pena massima è di trent’anni.

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